Di seguito una scheda di lettura per aiutare nella comprensione degli effetti del “Decreto Liquidità” (D. L. 8 aprile 2020 n. 23):
- Art. 5 – è differita al 1° settembre 2021 l’entrata in vigore delle disposizioni del nuovo Codice della crisi d’impresa diverse da quelle già vigenti.
- Art. 6 – fino al 31 dicembre 2020 (i) non si applicano gli artt. 2446, commi 2 e 3, 2445, 2482-bis, commi 4, 5, e 6, e 2482-ter del codice civile, (ii) non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale ex artt. 2484, n. 4 e 2545-duodecies c.c. In breve, fino al 31 dicembre 2020 le società per azioni e le società a responsabilità limitata che (i) subiscano perdite superiori ad un terzo del capitale sociale nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 e (ii) non colmino tale deficit entro l’esercizio successivo, non saranno costrette a convocare l’assemblea per ridurre obbligatoriamente il capitale sociale. Tale sospensione opera anche quando il capitale sociale scende al di sotto del minimo legale; pertanto, perdite significative che facciano scendere il capitale sociale al di sotto di tale minimo legale non comporteranno lo scioglimento o la liquidazione della società
- Art. 7 – principi di redazione del bilancio 2020: la valutazione nella prospettiva della continuazione può comunque essere operata se risulta sussistente al 23 febbraio 2020. Tanto vale anche per i bilanci chiusi al 23 febbraio 2020 e non ancora approvati. In breve, parrebbe (il condizionale è d’obbligo per la scarsa chiarezza della norma) che lo scopo consista nel consentire la valutazione in prospettiva di continuità aziendale per i bilanci relativi agli esercizi 2020 e 2019, se l’ultimo bilancio precedente a quello della cui approvazione si tratti giustifichi l’applicazione del detto regime di continuità.
- Art. 8 – disapplicazione degli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c. ai finanziamenti effettuati a favore della società sino al 31 dicembre 2020. In breve, i finanziamenti eseguiti dai soci alla società tra il 9 aprile 2020 ed il 31 dicembre 2020 possono essere rimborsati dalla società e non sono da considerare postergati agli altri debiti sociali, anche se eseguiti in assenza di equilibrio tra indebitamento della società e patrimonio netto contabile
- Art. 9 – proroga di termini per l’adempimento di concordati preventivi e accordi di ristrutturazione.
- Art.10 – tutti i ricorsi ai sensi degli artt. 15 e 195 l. f. e 3 del d. lgs. 270/1999 (disciplina a.s.) depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 sono improcedibili. L’improcedibilità non si applica alla richiesta presentata dal p.m. in circostanze di particolare gravità (art. 15, comma 8, l.f.). Nel medesimo periodo sono altresì sospesi sia il termine triennale di decadenza delle azioni revocatorie fallimentari (articolo 69-bis l.f..) sia quello di un anno dalla cessazione dell’impresa, ostativo alla dichiarazione di fallimento, quando alla dichiarazione di improcedibilità fa seguito la dichiarazione di fallimento (sic).