Dopo quasi un mese dall’inizio dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo, Tabellini Avvocati Associati ha già ricevuto numerose richieste di consulenza da parte di imprenditori e privati che non sanno come affrontare, dal punto di vista giuridico, gli effetti che la pandemia sta avendo sui loro contratti.
Q. Cosa succede se a causa della pandemia di COVID-19 non riesco ad adempiere agli obblighi contrattuali che ho assunto?
A. La regola generale imposta dall’art. 1218 c.c. stabilisce che l’imprenditore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. È, dunque, necessario capire se il debitore inadempiente si trovi o meno in una situazione di impossibilità.
Q. L’emergenza sanitaria causata dalla pandemia di COVID-19 può essere considerata una situazione di impossibilità?
A. Non c’è alcuna norma che stabilisce espressamente che gli effetti della pandemia determinino una situazione di impossibilità. Il Governo è intervenuto con il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, (introduttivo del nuovo comma 6 bis all’art. 3 del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6) disponendo che “Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti” (cfr. art. 91 D.L. 18/20 cit.).
L’esenzione della responsabilità non opera in via automatica e, dunque, perché possa operare, sarà necessario valutare caso per caso se l’eventuale inadempimento contrattuale sia una conseguenza diretta e immediata delle misure di contenimento o meno.
Q. Se il mio inadempimento contrattuale non dipende dal rispetto delle misure di contenimento imposte dal Governo, sono responsabile per i danni eventualmente derivanti?
A. Non necessariamente. Se un inadempimento contrattuale non è diretta conseguenza delle misure di contenimento, il debitore inadempiente sarà considerato responsabile. Infatti, l’art. 1256 c.c. prevede l’esclusione della responsabilità per il debitore qualora la sua prestazione sia divenuta impossibile a causa di un evento imprevedibile che agisca di forza propria ed esuli dalla sua sfera di controllo.
Q. Se la prestazione che sono contrattualmente obbligato ad adempiere non è impossibile da eseguire, ma è diventata estremamente difficile da eseguire, devo eseguirla ad ogni costo?
A. No. L’art. 1467 c.c., che opera in una fase prodromica all’eventuale adempimento contrattuale, applicabile solo ai contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, attribuisce, alla parte del contratto la cui prestazione sia divenuta eccessivamente onerosa (a causa di avvenimenti straordinari e imprevedibili, che esulino dalla sua sfera di controllo), il potere di domandare la risoluzione del contratto, se i relativi termini non vengono rinegoziati equamente.
Q. Posso quindi considerarmi al riparo da ogni contestazione se non adempio ai miei obblighi contrattuali a causa della pandemia di COVID-19
A. No. Obbligo fondamentale nei rapporti contrattuali è agire secondo buona fede. Ne consegue che, chi si trovi nella situazione di non poter adempiere ai propri obblighi contrattuali, o di poterlo fare solo ad un costo eccessivo, debba informare di tale situazione la controparte, operandosi per rendere meno gravosi gli effetti di un eventuale inadempimento e per cercare una soluzione di comune interesse, eventualmente rinegoziando i termini contrattuali.
Q. Cosa devo fare se uno o più contratti che ho sottoscritto subiscono o subiranno l’effetto della pandemia di COVID-19?
A. Il consiglio è di revisionare ogni contratto che sia stato o potrà essere condizionato dagli effetti della pandemia. In particolare è opportuno tenere nota di tutte le somme pagate in relazione ad ogni contratto e in che misura lo stesso sia ancora da eseguire. Inoltre, si consiglia di individuare quali contratti contengano una clausola di forza maggiore e se la stessa abbia requisiti specifici per essere azionata. Infine, si consiglia di tenere nota di ogni rallentamento e/o restrizione all’attività subita quale effetto della pandemia.
In ogni caso, si consiglia, al sorgere di eventuali complicazioni nell’adempimento dei propri obblighi contrattuali, di contattare per tempo la propria controparte per concordare un’idonea modifica dei termini contrattuali.
Per ulteriori dubbi sugli strumenti legali a disposizione e sulle alternative possibili per affrontare gli effetti della pandemia sull’operatività della vostra impresa, Tabellini Avvocati Associati è a disposizione per una consulenza personalizzata, anche in video-conferenza, per definire insieme la strategia più adatta alle vostre esigenze.