La pandemia di COVID-19 sta causando molte difficoltà alle imprese, ai professionisti e ai singoli individui, poiché o è stata ordinata la chiusura delle loro attività commerciali o perché, se operativi, fanno fatica, per svariate ragioni, ad adempiere ai propri obblighi contrattuali.
Si pensi, agli effetti delle restrizioni imposte dai governi per contrastare il diffondersi della pandemia, in particolare sulle vendite di beni non essenziali e sulla possibilità di organizzare incontri, riunioni e fiere, determinando così l’impossibilità per svariate categorie imprenditoriali e professionali di adempiere fedelmente alle proprie obbligazioni contrattuali, probabilmente anche dopo la fine dell’emergenza.
Così, ad esempio, nel settore in cui operano agenti e distributori commerciali gli effetti della pandemia non si sono ancora visti; si pensi, all’agente che è vincolato da un budget minimo di ordini all’anno o al distributore che ha l’obbligo di acquistare periodicamente una quantità di merce predeterminata, pena la risoluzione del contratto e l’obbligo di risarcimento del danno.
Le convenzioni internazionali e le leggi europee non regolano le questioni che stiamo vivendo in relazione a tali pratiche contrattuali, e i contratti commerciali o non includono clausole di Forza Maggiore o, se lo fanno, le loro clausole non sono abbastanza specifiche per regolare le possibili controversie che dovremo affrontare nei prossimi mesi.
Appare, quindi, opportuna una riflessione sui rimedi offerti dalla legge per risolvere gli eventuali problemi causati dalla pandemia sui rapporti contrattuali, anche internazionali, in corso.
Il Governo Italiano aveva inizialmente fornito una prima risposta con il D.L. 2 marzo 2020 n. 9, disponendo che per i soggetti esercenti attività lavorativa nei Comuni interessati dalla norma (ubicati nelle Regioni Lombardia e Veneto) i termini per gli adempimenti contrattuali fossero sospesi dal 22 febbraio al 31 marzo del corrente anno (cfr. art. 10 D.L. cit.). La norma, tuttavia, non è stata estesa oltre il limitato ambito territoriale (e temporale) per cui era stata concepita; ed essendo spirato il termine del 31 marzo u.s. a cui faceva riferimento, da quella data i termini per gli adempimenti contrattuali hanno ricominciato a decorrere.
Per il territorio nazionale il Governo è invece intervenuto con il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, (introduttivo del nuovo comma 6 bis all’art. 3 del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6) disponendo che “Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti” (cfr. art. 91 D.L. 18/20 cit.)
Ne deriva che chi fosse impedito ad eseguire la sua prestazione contrattuale a causa dell’esigenza di rispettare “le misure di contenimento” disposte dall’Autorità Pubblica potrà addurre tale esigenza alla stregua di un fatto a lui non imputabile che abbia reso la sua prestazione impossibile (art. 1218 c.c.).
Tralasciando considerazioni sul fatto che la norma in commento si riferisca alle “misure di contenimento di cui presente decreto” senza che però il decreto stesso, abrogato il 25 marzo 2020, disponga alcuna misura di contenimento, si rileva come la tutela offerta sia solo parziale; in primo luogo, perché l’esenzione da responsabilità non opera in via automatica ma impone di volta in volta una valutazione in merito al rapporto causa / effetto tra l’avvenuto rispetto della misura di contenimento ed il tipo di inadempimento.
In secondo luogo, perché esime bensì l’inadempiente da responsabilità (obbligo di risarcimento del danno – artt. 1218 e 1223 c.c.), ma non elimina l’inadempimento in sé, lasciando quindi esposto l’inadempiente al rischio di risoluzione del contratto.
Infine, perché presuppone che l’inadempimento dipenda dall’esigenza di rispettare le misure di contenimento e non considera, invece, le ipotesi (verosimilmente più numerose) in cui l’inadempimento sia una conseguenza della più ampia situazione di emergenza a livello mondiale (si pensi, ad esempio, all’attività di il cui esercizio non sia vietato dalla legge, ma che, a causa di difficoltà di approvvigionamento o di carenza di liquidità non riesca ad adempiere).
Occorre dunque rifarsi ai principi generali del nostro Ordinamento, per i rapporti commerciali che ad esso siano sottoposti; ed in particolare, agli articoli 1256 e 1467 c.c. contenenti le regole per i casi in cui le obbligazioni contrattuali siano divenute impossibili o eccessivamente onerose da adempiere.
L’art. 1256 c.c. dispone l’estinzione delle obbligazioni la cui prestazione non possa essere eseguita per impossibilità definitiva e l’esclusione della responsabilità del debitore per il ritardo nell’esecuzione di quelle prestazioni momentaneamente non eseguibili per impossibilità temporanea. L’impossibilità (definitiva o anche solo temporanea) della prestazione deve tuttavia essere causata da un evento imprevedibile che agisca di forza propria ed esuli dalla sfera di controllo del debitore.
L’art. 1467 c.c., invece, opera in una fase prodromica all’eventuale adempimento contrattuale e si applica solo ai contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita attribuendo, alla parte del contratto la cui prestazione sia divenuta eccessivamente onerosa (a causa di avvenimenti straordinari e imprevedibili), il potere di domandare la risoluzione del contratto, se i relativi termini non vengono rinegoziati equamente.
Una pandemia rappresenta sicuramente un evento naturale imprevedibile ed incontrollabile per i singoli, ma perché possano invocarsi le tutele degli artt. 1256 e 1467 c.c. occorre che essa o, più in generale, i relativi risvolti in ambito legale ed economico, abbiano avuto efficacia causale sull’inadempimento o sull’eccessiva onerosità di un eventuale adempimento.
Per i rapporti commerciali internazionali, invece, gli strumenti di tutela variano a seconda dell’Ordinamento cui sono sottoposti.
Nella compravendita internazionale di beni mobili, la relativa Convenzione (Convention on Contracts for the International Sale of Goods – “CISG”) contiene una norma analoga al nostro articolo 1256 c.c. (art. 79), secondo la quale l’inadempimento ad un’obbligazione contrattuale non è fonte di responsabilità se causato da un impedimento (Force Majeure) che esuli dalla sfera di controllo del debitore, non prevedibile al momento della sottoscrizione del contratto. E più in generale, i principi del commercio internazionale (UNIDROIT) dispongono (art. 6.2.2.), analogamente al nostro art. 1467 c.c., che qualora un evento imprevedibile ed incontrollabile alteri l’equilibrio fondamentale del contratto (o diminuendo il valore della prestazione o aumentandone il costo), la parte svantaggiata ha diritto di chiedere all’altra la rinegoziazione dei termini contrattuali e, in subordine, la risoluzione del contratto.
È fuori di dubbio che la situazione determinata dall’emergenza sanitaria in corso abbia i caratteri oggettivi della straordinarietà, imprevedibilità ed incontrollabilità, ma, perché possano operare gli strumenti di tutela accennati sopra, è necessario accertare se, per effetto della pandemia si verifichi che (i) una prestazione sia divenuta impossibile da eseguire o (ii) un contratto sia divenuto eccessivamente oneroso da proseguire, può essere utile conoscere gli strumenti di tutela accennati sopra.