Con la sentenza qui allegata, la Corte di Cassazione ha enunciato un principio di diritto di grande interesse in tema di rapporto di agenzia, esclusiva e diritto alle c.d. provvigioni postume.
È pacifico che l’esclusiva sia qualificata come diritto ed obbligo normativamente regolato sia dal codice civile (art. 1743) sia dagli accordi economici collettivi efficaci erga omnes, a favore ed a carico dell’agente e del proponente, tali da garantire il conseguimento degli obiettivi commerciali in modo proficuo.
In questo senso, i giudici, espressamente chiamati ad esprimersi sul tema, hanno affermato che l’esclusiva connaturata al contratto di agenzia dispiega i suoi effetti non solo durante la permanenza del rapporto, ma anche per il periodo successivo in relazione al quale possono maturare i diritti relativi a provvigioni, c.d. postume, atteso che i due momenti (quello dell’attività promozionale e quello della conclusione dell’affare) di regola non coincidono.
Per cui al cessare del contratto non cessa anche la connessa esclusiva, la quale, per contro, in quanto scaturente dal precedente rapporto, si riflette inevitabilmente anche nel tempo successivo con riferimento all’anteriore attività preponderante contemplata dall’art. 1748, comma 3.
Si tratta di una conclusione a cui i giudici giungono rifacendosi alla giurisprudenza costante della medesima Corte secondo cui l’esclusiva a sua volta è garantita dalla previsione delle c.d. provvigioni indirette per gli affari conclusi direttamente dalla proponente, proprio perché si intende tutelare l’agente, nell’ambito della zona assegnatagli, da ogni invasione del proponente stesso che si traduca in una sottrazione di affari ed indebita appropriazione dei risultati della sua opera organizzatrice e promozionale (Cass. lav. n. 156 del 19/01/1985).
Pertanto, una volta accertata in sede di merito la prevalente attività svolta dall’agente prima della cessazione del rapporto unitamente alla conclusione degli affari con esito positivo entro il successivo quadrimestre e l’impossibilità di ricondurre tale conclusione al nuovo agente, sono dovute le relative provvigioni indirette.
Inoltre, la sentenza in commento riconosce che l’art. 6 dell’accordo economico collettivo sui rapporti degli agenti di imprese industriali, stipulato il 20 marzo 2002, non prevede espressamente alcun termine di decadenza entro il quale formalizzare la relazione sulle trattative già intraprese e non ancora concluse al momento dello scioglimento del rapporto di agenzia.
Decadenza che, peraltro, non è nemmeno contemplata all’art. 1748, comma 3, secondo cui l’agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la data dello scioglimento del contratto se questi ultimi si sono conclusi entro un termine ragionevole e la conclusione è da ricondurre all’attività da lui svolta. Allo stesso modo, il comma immediatamente successivo specifica che la provvigione spetta all’agente, al più tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione.
In questo senso i giudici ne derivano che, in difetto di un espresso termine di decadenza, non può essere negato il diritto alle provvigioni.
Elena Scavino
Provvigioni postume CASS 9291 2020