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La Corte di Giustizia dell’Unione Europea si pronuncia sull’interpretazione della nozione di “vendita di merci” ai fini dell’applicabilità della direttiva 86/653/CEE

Con la sentenza del 16 settembre 2021 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata sulla domanda della Supreme Court of the United Kingdom di interpretazione dell’art. 1, par. 2 della direttiva 86/653/CEE, relativa al coordinamento della normativa degli Stati membri in materia di contratti degli agenti commerciali indipendenti, e sul significato del concetto di “vendita di merci” ivi considerato.

La controversia

La controversia coinvolgeva un venditore di programmi informatici (Computer Associates) ed il suo agente per il Regno Unito e l’Irlanda (The Software Incubator) e riguardava i diritti dell’agente conseguenti alla cessazione del contratto di agenzia.

Nel Corso del giudizio avanti alla High Court of Justice of England and Wales Computer Associates ha negato che la sua controparte avesse titolo per invocare le tutele attribuite dalla direttiva 86/653/CEE , sulla base del fatto che la fornitura del software per via elettronica non potesse considerarsi “vendita di merci”, ai sensi del relativo art. 1, par. 2 in quanto la norma sia applicabile solo a colui che “in qualità di intermediario indipendente è incaricato in maniera permanente di trattare per un’altra persona, chiamata preponente, la vendita o l’acquisto di merci, ovvero di trattare e di concludere dette operazioni in nome e per conto del preponente”. Risultata soccombente in tale primo grado di giudizio, la Computer Associates ha proposto appello dinanzi alla Court of Appeal of England and Wales, la quale ha riformato la decisione impugnata, ritenendo che il software fornito al cliente per via elettronica non potesse qualificarsi quale “merce”.

The Software Incubator ha così a sua volta impugnato la decisione resa in appello di fronte alla Supreme Court of the United Kingdom, la quale ne ha infine investito la Corte di Giustizia dell’Unione Europea per ottenerne l’interpretazione dell’art. 1, par. 2, della direttiva 86/653, e sapere se la norma consenta di ricomprendere la copia di un programma informatico messa a disposizione per via elettronica nella categoria delle “merci”, e se la fornitura del suddetto software possa consistere in “vendita di merci”, nelle accezioni risultanti dalla definizione di agente commerciale di cui all’art. 1, par. 2 della direttiva.

La decisione

La Corte, prendendo atto dell’assenza di una definizione positiva della nozione di “vendita di merci” all’interno della direttiva nonché dell’assenza di alcun rinvio al diritto nazionale in merito al significato da attribuire a tale nozione, ha ritenuto quanto segue; in primo luogo, laddove una norma non fornisca alcuna definizione, la determinazione del significato e della portata dei termini deve essere valutata “conformemente al senso abituale dei termini stessi nel linguaggio corrente, tenendo conto allo stesso tempo del contesto in cui sono utilizzati e degli obiettivi perseguiti dalla normativa in cui sono inseriti”, così come si legge nella sentenza del 4 giugno 2020, C-828/18.

Richiamando, in secondo luogo, la sentenza del 26 ottobre 2006, C-65/05, ha osservato che per “merce” debbano intendersi “tutti i prodotti pecuniariamente valutabili e come tali atti a costituire oggetto di negozi commerciali”, concludendo che, un software informatico – seppur messo a disposizione per via elettronica – laddove abbia un valore commerciale e possa formare oggetto di una transazione commerciale possa essere qualificato come “merce” a prescindere dal fatto che sia fornito su supporto fisico.

Sull’interpretazione della nozione di “vendita di merci”, la Corte ha affermato che, secondo una definizione comunemente riconosciuta, la vendita sia “un accordo con cui una persona cede ad altri, a fronte del pagamento di un prezzo, i propri diritti di proprietà sul bene materiale o immateriale ad essa appartenente”. Sulla base di ciò, quindi, la messa a disposizione di una copia di un programma informatico mediante download, contestuale alla conclusione di un contratto di licenza per il relativo utilizzo, a fronte del pagamento di un prezzo, implicano il trasferimento del diritto di proprietà di tale copia, integrando quindi la fattispecie “vendita di merci”.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, la Corte ha pronunciato il seguente principio di diritto; la nozione di «vendita di merci» di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, deve essere interpretata nel senso che essa può applicarsi alla fornitura di un programma informatico al cliente per via elettronica dietro pagamento di un prezzo, allorché tale fornitura è accompagnata dalla concessione di una licenza perpetua di utilizzo dello stesso programma informatico”.

 

CGUE 16 settembre 2021, C-410/19

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Carlotta Varesio