Con la sentenza qui pubblicata (Cass. 11 aprile 2024 n. 9789) la Corte di Cassazione è tornata sul tema della pignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, per riordinarlo ribadendo i seguenti principi di diritto:
– il criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l’esecuzione sui beni del fondo patrimoniale va ricercato non già nella natura dell’obbligazione, ma nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia;
– la nozione di bisogni della famiglia va intesa in senso ampio, inclusivo anche delle esigenze volte al pieno mantenimento ed all’armonico sviluppo della famiglia ovvero al potenziamento della capacità lavorativa di uno dei coniugi, e vanno invece escluse solo le esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi;
– il debitore che contesti il diritto del creditore di agire esecutivamente sui beni costituiti in fondo patrimoniale deve dimostrare, anche a mezzo di presunzioni semplici, che il medesimo creditore era consapevole, al momento del perfezionamento dell’atto dal quale deriva l’obbligazione, che questa era contratta per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
Grava dunque sul debitore esecutato che invochi l’impignorabilità dei beni costituiti nel fondo patrimoniale l’onere di dimostrare gli elementi oggettivo (estraneità dell’obbligazione ai bisogni) e soggettivo (consapevolezza di tale estraneità in capo al creditore) ostativi all’esecuzione forzata sui beni del fondo, con la precisazione che tali elementi non possono ritenersi né dimostrati, né esclusi, per il solo fatto dell’insorgenza del debito nell’esercizio dell’impresa, dovendosi invece procedere ad una valutazione caso per caso, mediante l’apprezzamento di tutti i dati istruttori acquisiti.