Nuove misure per le start – up innovative
14 Gen 2025

In vigore dal 12 aprile 2025 il nuovo regime di responsabilità civile dei sindaci

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 14 marzo 2025, n. 35 che, in vigore dal 12 aprile p.v., introdurrà la riforma della disciplina sulla responsabilità civile dei sindaci, novellando l’attuale testo dell’art. 2407 c.c.

La più rilevante innovazione dell’intervento del legislatore consiste nell’introduzione di un regime di responsabilità limitata dei componenti degli organi di controllo delle società di capitale e cooperative, siano essi sindaci unici o membri di un collegio sindacale, ed indipendentemente dallo svolgimento o meno di funzioni di revisione legale dei conti ai sensi dell’art. 2409 bis, comma II c.c.

Secondo il nuovo testo della norma ciascun sindaco risponderà nei confronti della società che ha conferito l’incarico, dei suoi soci, dei creditori e dei terzi dei danni cagionati nell’esercizio delle proprie funzioni entro un limite proporzionalmente commisurato alla consistenza del compenso annuo percepito, pari:

  • sino a quindici volte l’ammontare del compenso, se inferiore o uguale a € 10.000,00;
  • sino a dodici volte l’ammontare del compenso, se superiore a € 10.000,00 e inferiore o uguale a € 50.000,00;
  • sino a dieci volte l’ammontare del compenso, se superiore a € 50.000,00.

Il regime di responsabilità modulato come sopra troverà applicazione esclusivamente nei casi di violazioni commesse attraverso condotte connotate dall’elemento soggettivo diverso dal dolo.

Con l’introduzione del nuovo comma IV dell’art. 2407 c.c., il legislatore ha inoltre stabilito il termine di prescrizione dell’azione di responsabilità nei confronti del sindaco, fissandolo in cinque anni dal deposito della relazione ex art. 2429 c.c. concernente l’esercizio in cui si è verificato il danno fonte di responsabilità.

 

Avv. Carlotta Varesio

 

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