Pandemia e bilanci: focus della Fondazione Nazionale dei Commercialisti sui risvolti dell’emergenza sanitaria nell’applicazione dei principi contabili
1 Apr 2020
Le scelte organizzative degli amministratori attengono all’ambito gestorio e sono insindacabili, se rispettose dei limiti propri della c.d. business judgment rule.
1 Mag 2020

Lo scorso 29 aprile è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione, con modifiche, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, c.d. “Cura Italia”. Di seguito alcune rilevanti disposizioni suddivise per aree tematiche.

Legge 24 aprile 2020 n. 27 di conversione del DL 18/2020 Disposizioni su processo civile, contratti, società e mutui – scheda di lettura

Lo scorso 29 aprile è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione, con modifiche, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, c.d. “Cura Italia”.

Di seguito alcune rilevanti disposizioni suddivise per aree tematiche.

Assemblee nelle società ed approvazione bilancio d’esercizio

  • Art. 106, comma 1 – L’assemblea ordinaria è convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, in deroga a quanto previsto dagli artt. 2364, co. 2 e 2478 – bis C.C. o dai singoli statuti.

Per effetto della proroga del termine per la convocazione dell’assemblea ordinaria che precede, è prorogato anche il termine per l’approvazione del bilancio di esercizio.

  • Art. 106, comma 2 – Con l’avviso di convocazione dell’assemblea ordinaria o straordinaria, le S.p.A., S.a.p.a., S.r.l., Società cooperative e mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga a quanto disposto dai relativi statuti, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza, nonché lo svolgimento dell’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto ex artt. 2370, IV co., 2497 – bis, IV co. e 2538, VI co., C.C. senza la necessità che il presidente, il segretario ed il notaio, ove previsti, siano contemporaneamente presenti nel medesimo luogo.
  • Art. 106, comma 3 – Le S.r.l. possono altresì prevedere che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto, anche in deroga all’art. 2479, IV co., c.c. ed alle disposizioni statutarie.
  • Art. 106, commi 4 e 5 – Le società con azioni quotate, le società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e le società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, anche ove lo statuto disponga diversamente, possono designare il rappresentante di cui all’art. 135 – undecies d.lgs. 58/1998 e prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato, conferendo a quest’ultimo anche deleghe e sub deleghe ai sensi dell’art. 135-novies d.lgs. 58/1998, in deroga al citato art. 135 – undecies, IV co.
  • Art. 106, comma 7 – Le disposizioni di cui all’art. 106 del D.L. qui in considerazione si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 oppure entro la data – se successiva – fino alla quale sarà in vigore lo stato di emergenza per l’epidemia da COVID 19.
  • Art. 106, comma 8 bis – Le disposizioni di cui all’articolo in considerazione si applicano anche ad associazioni e fondazioni, escluse le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, alle quali si applica quanto disposto dall’art. 35, comma 3.

Rapporti contrattuali

  • Art. 91 – aggiunge all’art. 3 D.L. 6/2020 il comma 6 bis, a norma del quale il rispetto delle misure di contenimento di cui al citato decreto è sempre valutato ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 C.C. della responsabilità del debitore, anche con riferimento all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati od omessi adempimenti.
  • Art. 103 co. 2-ter – Nei contratti tra privati in corso al 31 gennaio 2020 e fino al 31 luglio 2020 aventi ad oggetto l’esecuzione di lavori edili, i termini di inizio e fine lavori sono prorogati per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza e il committente è tenuto al pagamento dei lavori eseguiti sino alla data di sospensione dei lavori, anche in deroga a diverse pattuizioni contrattuali.

 Misure sulla sospensione del pagamento delle rate di mutui e finanziamenti

 “prima casa”

  • Art. 54 – per il periodo di nove mesi decorrenti dall’entrata in vigore della legge di conversione qui in considerazione potranno essere ammessi ai benefici del Fondo di solidarietà mutui “prima casa” anche i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti, previa autocertificazione di aver subito, nel trimestre successivo al 21.02.2020 (o nel minor periodo tra il 21.02.2020 e la presentazione della domanda), una riduzione del fatturato superiore al 33% dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza delle disposizioni adottate per l’emergenza Coronavirus.
  • Per l’accesso al Fondo di cui sopra non è richiesta la presentazione dell’ISEE e la sospensione del pagamento delle rate può essere concessa anche a chi abbia già beneficiato del Fondo in passato, ove il regolare ammortamento delle rate sia ripreso per almeno tre mesi.
  • La sospensione del pagamento delle rate è consentita, in aggiunta ai casi già previsti all’art. 2 comma 479 L 244/2007, anche nel caso di sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito
  • La sospensione del pagamento delle rate può essere concessa anche per i mutui garantiti dal Fondo di cui all’art. 1, co. 48, lettera c) della legge 147/2013.

 

Micro, piccole e medie imprese 

  • Art. 56 – Le micro, piccole e medie imprese (come definite nella Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE) aventi sede in Italia, previa comunicazione ed autocertificazione di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta dell’epidemia COVID-19, potranno avvalersi delle seguenti misure:

o   per aperture di credito a revoca e prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti al 20.02.2020 o alla data di pubblicazione del D.L. qui in considerazione, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata, sia per la parte non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte sino al 30 settembre 2020;

o   per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prevista prima del 20 settembre 2020 i contratti sono prorogati fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;

o   per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato con modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.

  • Delle misure che precedono non possono beneficiare le imprese le cui esposizioni debitorie, alla data di pubblicazione del DL qui in considerazione, siano state classificate come esposizioni creditizie deteriorate.

Processo Civile

  • Art. 83 commi 1 e 2 – ad eccezione dei casi specifici di cui al comma 3, dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020; nel medesimo periodo è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili. Il periodo di rinvio delle udienze e sospensione dei termini processuali che precede è stato prorogato sino all’11 maggio 2020 con il D.L. 23/2020 art. 36.
  • Art. 83 comma 6 – è rimessa ai capi dei singoli uffici giudiziari l’adozione delle misure organizzative – elencate al successivo comma 7 – necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute.
  • Art. 83 comma 8 – ove i provvedimenti adottati ai sensi del comma 7 impediscano la presentazione della domanda giudiziale ed essa sia l’unico strumento mediante il quale la parte possa esercitare il proprio diritto, i termini di prescrizione e decadenza da quel diritto sono sospesi per tutto il periodo di efficacia di tali provvedimenti.
  • Art. 83 comma 11 – dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, è obbligatorio il deposito con modalità telematiche – presso gli uffici che dispongono del relativo servizio – anche degli atti e documenti di cui all’art. 16 bis, co. 1 bis D.L. 179/2012.
  • Art. 83 comma 11 bis – sino al 30 giugno 2020, previa attivazione del servizio, il deposito di atti e documenti, da parte degli avvocati, nei procedimenti civili dinanzi alla Corte di Cassazione potrà avvenire con modalità telematiche, fermo restando il rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
  • Art. 83 comma 20 – dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 sono sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione, negoziazione assistita e tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie introdotti o pendenti a partire dal 9 marzo 2020. Si noti che la sospensione disposta con riferimento ai suddetti procedimenti non è stata prorogata dal D.L. 23/2020.
  • Art. 83 comma 20 bis – tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020, gli incontri di mediazione potranno sempre svolgersi con modalità telematiche ove tutte le parti coinvolte prestino il loro consenso. In tali casi l’avvocato, con l’apposizione della propria firma digitale, potrà certificare l’autografia della sottoscrizione del verbale da parte del suo cliente collegato da remoto.
  • Art. 83 comma 20 ter – sino alla cessazione delle misure di distanziamento previste con riferimento alla prevenzione del contagio da COVID-19, nei procedimenti civili, la parte potrà sottoscrivere la procura alle liti su documento analogico e trasmetterne la copia informatica per immagine al proprio difensore, anche con strumenti di comunicazione elettronica, in uno con la copia di un documento di identità in corso di validità. In tali casi il difensore dovrà certificare l’autografia della sottoscrizione mediante la sola apposizione della propria firma digitale sulla copia informatica della procura.
  • Art. 54-ter – per la durata di sei mesi, decorrenti dall’entrata in vigore della legge di conversione qui in considerazione, sono sospese tutte le procedure esecutive di pignoramento immobiliare (art. 555 c.p.c.) aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore.