Lo scorso 5 giugno è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione, con modifiche, del D.L. 8 aprile 2020 n. 23.
Di seguito, le principali modifiche apportate al Capo II Misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall’emergenza COVID-19
Art. 9 Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione
La proroga di sei mesi dei termini di adempimento già prevista per i concordati preventivi e gli accordi di ristrutturazione omologati è ora estesa anche agli accordi di composizione della crisi e ai piani del consumatore, anch’essi già omologati.
Resta ferma la possibilità per il debitore di presentare al Tribunale, sino all’udienza fissata per l’omologazione, istanze di proroga dei termini per effettuare il deposito di un nuovo piano, di una nuova proposta di concordato, di un nuovo accordo di ristrutturazione o per modificare i termini di adempimento ivi già previsti.
Il debitore che, entro la data del 31 dicembre 2021, ha presentato un concordato con riserva o una proposta di accordo di ristrutturazione e ha ottenuto dal Tribunale la concessione dei termini per il deposito del piano di concordato o dell’accordo di ristrutturazione può, entro questi termini, depositare un atto di rinuncia alla procedura, dichiarando di avere predisposto un piano di risanamento, attestato da un professionista e pubblicato nel registro delle imprese, e depositando la documentazione relativa alla pubblicazione medesima. Il Tribunale, verificate la completezza e la regolarità della documentazione, dichiara l’improcedibilità dei ricorsi presentati per l’ammissione al concordato o per l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione.
Ai ricorsi per concordato preventivo con riserva presentati entro il 31 dicembre 2020 non si applicano i termini ridotti previsti dall’art. 161, ultimo comma, legge fall. nel caso in cui penda un procedimento per dichiarazione di fallimento.
Art. 10 Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza
Sono improcedibili tutti i ricorsi, depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020, volti ad ottenere la dichiarazione di fallimento o di stato di insolvenza, prodromica per l’apertura delle procedure di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria.
Il regime di improcedibilità di cui sopra non si applica:
a) al ricorso presentato dall’imprenditore in proprio, quando l’insolvenza non è conseguenza dell’epidemia di COVID-19;
b) all’istanza di fallimento da chiunque formulata a seguito della pronuncia di inammissibilità della proposta di concordato, di revoca dell’ammissione al concordato o di rigetto del concordato;
c) alla richiesta presentata dal pubblico ministero in circostanze di particolare gravità (art. 15, VIII comma, o art. 7, numero 1 legge fall.).
Quando alla dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi di cui sopra fa seguito, entro il 30 settembre 2020, la dichiarazione di fallimento, il periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020, non viene computato nei termini di cui agli articoli 10, 64 (atti a titolo gratuito), 65 (pagamenti), 67 (atti a titolo oneroso o estintivi), primo e secondo comma, 69-bis (decadenza dall’azione) e 147 (società con soci a responsabilità illimitata) legge fall.
Art. 12 ter Disposizioni in materia di beni di impresa
La rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni sociali può essere effettuata nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021; limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio si considerano riconosciuti, rispettivamente, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1°dicembre 2022, del 1° dicembre 2023 o del 1° dicembre 2024.