Con l’Ordinanza n. 361/2023 pubblicata in data 10/01/2023 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite si è pronunciata sui requisiti di validità della clausola di proroga di giurisdizione previsti dall’art. 17 della Convenzione di Bruxelles del 1968, oggi sostituito dall’art. 25 del Regolamento n. 1215 del 2012.
L’ordinanza delle Sezioni Unite trae origine da una controversia per il risarcimento dei danni da inadempimento ad obbligazioni contrattuali, tra un’impresa italiana e la sua controparte francese.
Il Giudice di primo grado aveva rigettato l’eccezione del difetto di giurisdizione ed accolto la domanda risarcitoria condannando la società convenuta al risarcimento del danno. Quest’ultima ha impugnato la decisione lamentando la violazione dell’art. 17 della Convenzione di Bruxelles, oggi sostituito dall’art. 25 del Regolamento n. 1215 del 2012, sulla clausola di proroga della competenza sulla giurisdizione, adducendo l’esistenza di una clausola di proroga della giurisdizione, contenuta nelle condizioni generali di contratto, Il Giudice dell’Appello ha ritenuto che tale clausola non fosse vincolante perché scritta in un testo separato rispetto al contratto, firmato da uno solo dei due contraenti ed in quanto tale privo dei requisiti di forma prescritti dall’art. 17 della Convenzione di Bruxelles. Ed ha rigettato l’impugnazione.
Ne è quindi scaturito il ricorso per cassazione all’origine della pronuncia qui commentata
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, nell’esaminare la questione, hanno preliminarmente proceduto all’inquadramento della normativa di riferimento. La Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 individua i criteri per determinare la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale nelle controversie insorte nel territorio dei Paesi aderenti. Alla Convenzione di Bruxelles sono seguiti i regolamenti Bruxelles I ( Reg. CE 22/12/2000, n. 44/2001) e Bruxelles I-bis (Reg. UE n. 12/12/2012 n. 1215). L’art. 2 della Convenzione pone come regola generale in materia di competenza giurisdizionale che le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato. L’art. 17 della Convenzione di Bruxelles consente ai contraenti di derogare alla regola generale disposta dall’art. 2 attraverso la clausola di proroga della giurisdizione con cui le parti possono convenire la competenza di un diverso giudice di uno Stato contraente a conoscere delle controversie, presenti o future. Questa clausola di scelta della giurisdizione per essere valida deve essere conclusa: o per iscritto o verbalmente con conferma scritta, o in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra loro, o nel commercio internazionale, in
una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato. Analoghe disposizioni si rinvengono sia nell’art. 23, commi 1 e 2, del Reg. n. 44 del 2001, sia nell’art. 25 del Reg. n. 1215 del 2012.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno spiegato che la clausola di proroga di giurisdizione è espressione dell’autonomia negoziale delle parti in materia di attribuzione della competenza giurisdizionale, infatti, consente alle parti di derogare ai principi generali in materia di competenza stabiliti dalla Convenzione di Bruxelles, ma a condizione che le parti vi aderiscono in uno delle forme stabilite dalla norma, che devono intendersi esclusive. Richiamando precedenti della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, hanno aggiunto che tali requisiti, ovvero la predisposizione in forma scritta della clausola o la conferma di essa per iscritto se stipulala oralmente, servono a garantire che il consenso in merito alla proroga sia stato effettivamente prestato (CGUE 21/05/2015 C-322/14, Jaouad El Majdoub) ed a tutelare il contraente più debole evitando che le scelte di uno solo dei contraenti passino inosservate (CGUE 16/03/1999, C-159/7, Castelletti).
Richiamando, poi, altri precedenti della giurisprudenza di legittimità, le Sezioni Unite hanno osservato che il requisito della forma scritta, qualora la clausola di proroga della giurisdizione sia stipulata nell’ambito di condizioni generali di contratto, si ritiene soddisfatto se nel testo del contratto sottoscritto dalle parti è contenuto un richiamo espresso alle condizioni generali contenenti la clausola stessa (Cass. civ., Sez. Unite, 06/04/2017, n. 8895). Il requisito di forma è rispettato se la clausola attributiva della giurisdizione sia stata effettivamente oggetto di pattuizione tra le parti, manifestatasi in modo chiaro e preciso. (Cass. civ., Sez. Unite, 29/04/2022, n. 13594).
Alla luce di tali considerazioni, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno confermato che la clausola di proroga della competenza, se risulta contenuta nelle condizioni generali di contratto, è valida se le condizioni di contratto sono sottoscritte o se la clausola di proroga è espressamente richiamata nel suo contenuto nel testo del contratto sottoscritto. Hanno poi statuito che dalla mera indicazione nell’indice, del capitolo recante condizioni generali di contratto, sia pure qualora congiunto materialmente al contratto, non può farsi discendere che la clausola di proroga ha costituito oggetto di specifica pattuizione negoziale tra le parti, manifestatasi in modo chiaro e preciso, come richiesto dalla giurisprudenza della CGUE che ha interpretato le disposizioni del diritto dell’Unione di cui si tratta, e dalla giurisprudenza di legittimità che ne ha fatto applicazione.
Margherita Tenneriello