Il 24 marzo 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 30 emesso in attuazione del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, che modifica il Regolamento (UE) 2017/1129 e la Direttiva (UE) 2019/1937.
Il provvedimento, che entrerà in vigore l’8 aprile 2023, apporta alcune modifiche al Testo Unico in materia di intermediazione Finanziaria di cui al Decreto legislativo n. 58 del 1998 (TUF).
La lettera a) del comma 1 dell’art. 1, attraverso un rinvio all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento (UE) 2020/1503, introduce nell’art. 1 comma 5 novies, D.lgs. 58/1998 la nozione di “servizio di crowdfunding”, definito come l’abbinamento tra gli interessi a finanziare attività economiche di investitori e titolari di progetti tramite l’utilizzo di una piattaforma di crowdfunding”, attraverso una delle seguenti attività: i) intermediazione nella concessione di prestiti; ii) collocamento senza impegno irrevocabile, di valori mobiliari e strumenti ammessi a fini di crowdfunding, emessi da titolari di progetti o società veicolo, e ricezione e trasmissione degli ordini di clienti, relativamente a tali valori mobiliari e strumenti ammessi a fini di crowdfunding.
La lettera b) del comma 1 dell’art. 1 introduce nel TUF il nuovo articolo 4 sexies.1 che, in tema di vigilanza, individua la Banca d’Italia e la Consob come le autorità nazionali competenti, la prima ad assicurare l’osservanza degli obblighi imposti di trasparenza e correttezza dal Regolamento e la seconda ad assicurare l’osservanza degli obblighi imposti dal Regolamento in materia di adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio e gestione degli intermediari. Inoltre, è previsto che per l’esercizio delle competenze e dei poteri loro attribuiti la Banca d’Italia e la Consob operino in modo coordinato anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui fornitori di servizi di crowdfunding.
La lettera d) del comma 12 dell’articolo 1 riscrive l’articolo 100 ter del TUF ampliando la portata del crowdfunding, estendendolo anche alle S.r.l. Il primo comma del nuovo articolo 100 ter stabilisce che, in deroga a quanto previsto dall’articolo 2468, primo comma, del Codice civile, le quote di partecipazione in una società a responsabilità limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso le piattaforme di crowdfunding, nei limiti previsti dal Regolamento (UE) 2020/1503. Il secondo comma stabilisce poi che, in alternativa a quanto stabilito dall’articolo 2470, secondo comma, del Codice civile e dall’articolo 36, comma 1 bis, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, per la sottoscrizione e per la successiva alienazione di quote rappresentative del capitale di società a responsabilità limitata la sottoscrizione possa essere effettuata per il tramite di intermediari abilitati alla prestazione di uno o più dei servizi di investimento previsti dall’articolo 1, comma 5, lettere a), b), c), c-bis), ed e) nei termini previsti nelle lettere successive.
Margherita Tenneriello