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Corte di Cassazione
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Corte di Cassazione

Nullità delle clausole inserite nel contratto di agenzia che attribuiscono al preponente il potere di modifica unilaterale della base di calcolo delle provvigioni

Con l’ordinanza n. 9365/2023 resa in data 05/04/2023 la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha confermato il principio di diritto espresso con le precedenti pronunce (Cass. n. 11003 del 1997 e Cass. n. 4504 del 1997) in tema di nullità delle clausole dei contratti di agenzia che attribuiscono al preponente il potere di modificare unilateralmente la base di calcolo delle provvigioni.

L’ordinanza della Corte di Cassazione trae origine dalla domanda proposta da un agente per ottenere la condanna del preponente al pagamento delle differenze provigionali stornate in base a due clausole inserite nel contratto di agenzia che attribuivano allo stesso preponente la potestà di dedurre dalla base di calcolo delle provvigioni gli extra sconti concessi al cliente.

Il Tribunale aveva accolto parzialmente le domande dell’agente ma, a seguito dell’impugnazione della pronuncia di primo grado da parte del preponente, la Corte d’Appello di Genova, in parziale riforma della sentenza di primo grado, pur riconoscendo l’effettiva genericità e indeterminatezza delle clausole in questione, le ha ritenute legittime accertando il diritto del preponente di modificare di conseguenza l’ammontare degli affari su cui calcolare le provvigioni.

Avverso la pronuncia della Corte d’Appello l’agente ha proposto ricorso in Cassazione deducendo l’illogicità, la contraddittorietà e l’insufficienza della motivazione con cui la Corte di Appello ha escluso la nullità denunziata. In particolare, ha sostenuto che con l’applicazione di tali clausole era rimessa esclusivamente alla volontà del preponente sia la scelta dei clienti a cui destinare gli extra sconti, sia l’entità economica degli stessi, così da concedere al preponente il potere di modificare unilateralmente la base di calcolo delle provvigioni senza alcun limite.

La Suprema Corte di Cassazione, seguendo l’orientamento delineato nelle sentenze summenzionate, ha chiarito che il codice civile riconosce la possibilità di modificazioni unilaterali del contratto, ma è necessario che tali modifiche siano già predeterminate, attraverso caratteristiche intrinseche o limiti esterni, così da rendere possibile la formazione del consenso al momento della sottoscrizione del contratto su più oggetti determinati previsti come alternativi. La possibilità di modificare talune clausole del contratto non si deve tradurre in un sostanziale aggiramento della forza cogente del contratto ed è perciò necessario prevedere dei limiti a tale potere e, in ogni caso, che sia esercitato in osservanza dei principi di correttezza e buona fede.

Alla luce di tali considerazioni, la Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’agente, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di Appello di Genova, affinché si attenga al seguente principio di diritto: nel contratto di agenzia, devono considerarsi nulle, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c., le clausole formulate in modo tale da attribuire al preponente un potere illimitato di modifica unilaterale della base di calcolo e quindi dell’importo delle provvigioni, attraverso la facoltà di concedere extra sconti in misura non prestabilita e a un numero di clienti imprecisato, così rendendo non determinato e non determinabile un elemento essenziale del contratto, quale appunto la controprestazione dovuta dalla società all’agente.

Margherita Tenneriello.

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ordinanza n. 9365.2023