Con l’ordinanza n. 1587/2024 del 16/01/2024 la Corte di Cassazione si è pronunciata in ordine al fallimento di una start-up innovativa che perde i requisiti, previsti dall’art. 25, commi 2 e 5, del Decreto Legge n. 179 del 2012, per essere iscritta nella sezione speciale del Registro delle imprese.
L’ordinanza trae origine dal reclamo ex. art. 18 L. Fall. proposto da una start-up innovativa iscritta nell’apposita sezione del registro delle imprese, contro la sentenza che ne aveva dichiarato il fallimento.
Avverso la pronuncia della Corte d’Appello, che aveva rigettato il reclamo, la società ha proposto ricorso in Cassazione deducendo che al termine quinquennale dell’iscrizione alla sezione speciale del Registro delle imprese, a cui consegue il beneficio di non fallibilità ai sensi del D.L. n. 179 del 2012, andassero aggiunti i sessanta giorni previsti per l’effettiva cancellazione della start-up dall’apposita sezione del registro, contrariamente da quanto sostenuto dalla corte territoriale.
L’art. 31, comma 4, del D.L. n. 179 del 2012 dispone al riguardo che fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 3 dell’articolo 25, se applicabile, qualora la start-up innovativa perda uno dei requisiti previsti dall’articolo 25, comma 2, prima della scadenza dei cinque anni dalla data di costituzione e in ogni caso al raggiungimento di tale termine, cessa l’applicazione della disciplina prevista nella presente sezione, incluse le disposizioni di cui all’articolo 28.
La Corte di legittimità ha chiarito che l’iscrizione di una società quale start-up innovativa alla sezione speciale del Registro delle imprese non preclude la verifica da parte del giudice dell’effettivo possesso dei requisiti per l’iscrizione in tale sezione speciale (Cass. civ. 04/07/2022, n. 21152); e che il termine quinquennale di non assoggettabilità di tali società a procedure concorsuali non decorre dalla data di deposito della domanda e dall’autocertificazione del legale rappresentante sul possesso dei requisiti formali e sostanziali, ma, per l’appunto, decorre dalla data dell’effettiva costituzione della start-up (Cass. civ. 02/08/2022, n. 23980).
Su tali basi ha pronunciato il seguente principio di diritto: La cessazione della disciplina di favore della esenzione della start up innovativa dalle procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo II della legge 27 gennaio 2012 n. 3 (“Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio”), ai sensi dell’art. 31, comma 4, del d.l. n. 179 del 2012, convertito con modifiche dalla l. n. 221 del 2012, si verifica al momento del decorso dei termini stabiliti nell’art. 25, commi 2 e 3, del predetto d.l., senza che rilevi il termine stabilito per i relativi adempimenti amministrativi dal successivo comma 16, e prescinde dall’effettiva cancellazione della società dalla relativa sezione speciale del registro delle imprese.
Margherita Tenneriello