Le società di capitali avranno tempo sino alla chiusura del quinto esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2020 per deliberare gli interventi sul capitale sociale in caso di perdite manifestatesi nel corso del medesimo esercizio.
Non solo.
La riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale a causa di perdite manifestatesi nell’esercizio in corso al 31.12.2020 non sarà una causa di scioglimento anticipato per le società di capitali e le cooperative, sino alla data in cui l’assemblea avrà approvato il bilancio del quinto esercizio successivo.
Queste sono le novità introdotte dalla Legge di Bilancio pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre scorso che, al comma 266 dell’articolo 1, ha prorogato la sospensione degli effetti delle perdite sulle società di capitali, già introdotta con il D.L. Liquidità (D.L. 23/2020) ed inizialmente prevista sino al 31 dicembre scorso.
Il nuovo articolo 6 del D.L. 23/2020, come sostituito dalla Legge di Bilancio, dispone infatti che laddove le perdite manifestatesi nell’esercizio in corso al 31.12.2020 abbiano comportato la riduzione del capitale sociale di oltre un terzo, le medesime potranno essere ridotte a meno di un terzo entro il quinto esercizio successivo. In difetto, sarà l’assemblea chiamata ad approvare il bilancio di quell’esercizio a dover deliberare la riduzione del capitale sociale ai sensi degli artt. 2446 e 2482-bis del Codice Civile, fermo restando che l’assemblea dovrà comunque essere convocata tempestivamente ai sensi degli artt. 2446 primo comma e 2482 bis primo, secondo e terzo comma C.C..
Ove poi le perdite manifestatesi nel medesimo esercizio in corso al 31.12.2020 avessero comportato la diminuzione del capitale sociale al di sotto dei limiti di legge, l’assemblea, che dovrà comunque essere convocata senza indugio ai sensi degli artt. 2447 e 2482-ter C.C., potrà deliberare di rinviare la decisione sulla ricapitalizzazione della società alla chiusura del quinto esercizio successivo a quello in considerazione.
Il nuovo articolo 6 dispone, infine, che la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484 primo comma n. 4) e 2545-duodecies del Codice Civile non opererà fino alla data dell’assemblea di approvazione del bilancio del quinto esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2020.
L’unico onere imposto a società e cooperative per beneficiare della sospensione degli effetti delle perdite manifestatesi nel periodo in considerazione (ossia nell’esercizio in corso al 31.12.2020), consiste nell’indicarle distintamente nella nota integrativa al bilancio, evidenziando in appositi prospetti la loro origine e le movimentazioni avvenute nell’esercizio.
Monica Valinotti