Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 28: la nuova azione rappresentativa
Il 23 marzo 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 28, emesso in attuazione della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, , relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori (direttiva che abroga la precedente n. 2009/22/CE). Il provvedimento, che entrerà in vigore il 7 aprile 2023, interviene sul Codice del consumo (d.lgs. 206/2005) con l’introduzione del Titolo II.1 rubricato “Azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori” (articoli da 140 ter a 140 quaterdecies). In particolare, il decreto introduce nel Codice del Consumo l’istituto dell’azione rappresentativa (la c.d. Class Action europea) a tutela degli interessi collettivi dei consumatori nel caso di violazione di norme di diritto dell’Unione Europea che ledono o possono ledere interessi collettivi dei consumatori. L’azione può essere esercitata solo da associazioni di consumatori e utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 137 del Codice del consumo, organismi pubblici nazionali (di cui all'articolo 3, n. 8, del regolamento (UE) 2017/2394) ed enti legittimati in altro Stato membro, iscritti in apposito elenco. Gli enti legittimati possono promuovere le azioni rappresentative senza bisogno di mandato da parte dei consumatori interessati. La domanda si propone con ricorso davanti alla sezione specializzata in materia di impresa competente per il luogo ove ha sede la parte resistente. Il procedimento è regolato dal rito semplificato di cui al libro secondo, titolo I, capo III quater del Codice di procedura civile, in quanto compatibile. L’azione rappresentativa, che può essere nazionale o transfrontaliera, è volta all'adozione di provvedimenti inibitori (articolo 140 octies) e provvedimenti compensativi (articolo 140 novies) nei confronti dei professionisti che violino specifiche disposizioni del diritto dell’Unione Europea. Le disposizioni del diritto dell’Unione Europea la cui violazione comporta l'esperibilità delle azioni sono richiamate nell’ allegato II septies del decreto e riguardano: responsabilità per danno da prodotti difettosi, clausole abusive, pratiche commerciali sleali, vendita e garanzia dei beni di consumo, indicazione dei prezzi, pubblicità ingannevole, trasporti, energia elettrica e gas, telefonia mobile, turismo, commercio elettronico e servizi digitali, protezione dei dati personali, sicurezza alimentare, assicurazioni, commercializzazione a distanza di servizi finanziari, prodotti e fondi d'investimento, credito ai consumatori, blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazioni. Le nuove disposizioni si applicheranno a partire dal 25 giugno 2023. Margherita Tenneriello D.LGS. 10 MARZO 2023 N. 28 Scarica il testo integrale
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sulla clausola di proroga di giurisdizione contenuta nelle condizioni generali di contratto
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Applicabilità dell’articolo 101 TFUE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate alla luce del Regolamento n. 720/2022 della Commissione Europea
In data 10 maggio 2022 la Commissione dell’Unione Europea ha adottato il Regolamento n. 720/2022, modificando la disciplina relativa agli accordi verticali tra imprese e relative restrizioni contenuta nel Regolamento n. 330/2010, con particolare focus sull’applicabilità dell’art. 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) in tale ambito, adattando le disposizioni in materia all’evoluzione dei mercati di riferimento, soprattutto alla luce dell’avvento della c.d. digital age. Le Linee Guida allegate al Regolamento contengono disposizioni volte a consentire alle imprese di effettuare le proprie valutazioni circa la conformità degli accordi verticali conclusi alle regole comunitarie sulla concorrenza, e dunque ad incentivare la corretta applicazione del menzionato art. 101 TFUE. In particolare, ai paragrafi n. 3.2 e ss. le Linee Guida chiariscono, tra il resto, quali categorie di contratti di agenzia ricadano nell’ambito di applicazione del Regolamento n. 720/2022 e quali, al contrario, ne siano esclusi. Il Regolamento entra in vigore il 1° giugno 2022 ed avrà efficacia sino al 31 maggio 2034. Il Regolamento n. 720/2022 L’art. 101 TFUE dispone al primo comma che sono incompatibili con il buon funzionamento del mercato interno, e dunque vietati, gli accordi tra imprese, le decisioni di associazioni tra imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri, se aventi per oggetto o per effetto l’impedimento, la restrizione o la distorsione del gioco della concorrenza all’interno del mercato comunitario. L’art. 2 del Regolamento in commento prevede che il divieto imposto dal primo comma dell’art. 101 TFUE non trovi applicazione con riferimento agli accordi verticali, per tali intendendosi quegli accordi o quelle pratiche concordate tra due o più imprese, operanti ciascuna, ai fini dell'accordo o della pratica concordata, ad un livello differente della catena di produzione o di distribuzione, e che si riferiscono alle condizioni in base alle quali le parti possono acquistare, vendere o rivendere determinati beni o servizi, e ciò solo nella misura in cui contengano le cc.dd. restrizioni verticali, consistenti nelle restrizioni della concorrenza di cui all’art. 101 comma primo TFUE. Al paragrafo 3.1(25) delle Linee Guida allegate al Regolamento è specificato che le disposizioni ivi contenute si riferiscono unicamente agli accordi ricompresi nell’ambito di applicabilità dell’art. 101 TFUE; sono in primo luogo esclusi gli accordi che non sono in grado di pregiudicare sensibilmente il commercio tra Stati membri, e cioè quegli accordi con riferimento ai quali non siano superate le seguenti soglie: i) la quota di mercato aggregata riconducibile alle parti dell’accordo su qualsiasi mercato rilevante all'interno dell'Unione, interessato dall'accordo, è inferiore al 5%; e ii) il fatturato annuo del fornitore generato con i prodotti oggetto dell'accordo è inferiore a 40 milioni di Euro. Sono altresì esclusi dall’ambito di applicabilità dell’art. 101 TFUE e del Regolamento in commento gli accordi verticali che non siano idonei ad alterare sensibilmente la concorrenza, per tali intendendosi quegli accordi conclusi da imprese non concorrenti ove la quota di mercato detenuta da ciascuna delle parti dell’accordo non superi il 15% in nessuno dei mercati rilevanti interessati dall’accordo stesso, seppure con le eccezioni di cui al paragrafo 3.1(26). A norma del comma quarto dell’art. 2 del Regolamento, l’esenzione di cui al comma primo non trova applicazione con riferimento agli accordi verticali conclusi tra imprese – effettivamente o potenzialmente – concorrenti, a meno che le stesse non concludano un accordo verticale non reciproco, ovvero a meno che non ricorra una delle seguenti condizioni: i) il fornitore opera, a monte, come produttore, importatore o grossista e, a valle, come importatore, grossista o distributore di beni, mentre l'acquirente opera a valle come importatore, grossista o distributore e non è un'impresa concorrente a monte, livello al quale acquista i beni oggetto del contratto; o ii) il fornitore è un prestatore di servizi a differenti livelli della catena commerciale, mentre l'acquirente fornisce i propri beni o servizi al livello del commercio al dettaglio e non è un'impresa concorrente al livello della catena commerciale in cui acquista i servizi oggetto del contratto. L’art. 4 del Regolamento individua, invece, le restrizioni che eliminano il beneficio dell’esenzione per categoria – cc.dd. restrizioni fondamentali – disponendo che l’esenzione di cui all'art. 2 non si applica agli accordi verticali che, direttamente o indirettamente, abbiano per oggetto: i) la restrizione della facoltà dell'acquirente di determinare il proprio prezzo di vendita (fatta salva la possibilità di imporre o raccomandare un prezzo massimo); ii) qualora il fornitore gestisca un sistema di distribuzione esclusiva, la restrizione relativa al territorio in cui, o ai clienti ai quali, il distributore esclusivo può vendere attivamente o passivamente i beni o servizi oggetto del contratto, fatte salve le eccezioni di cui ai punti nn. 1-5 par. b); iii) qualora il fornitore gestisca un sistema di distribuzione selettiva, la restrizione relativa al territorio in cui o ai clienti ai quali i membri del sistema possono attivamente o passivamente vendere i beni o i servizi oggetto del contratto (eccettuate le restrizioni di cui ai punti nn. 1-5 par. c), ovvero la restrizione delle forniture incrociate tra i membri del sistema di distribuzione selettiva, ovvero ancora la restrizione delle vendite attive o passive agli utenti finali da parte dei membri di distribuzione selettiva operanti a livello del commercio al dettaglio; iv) qualora il fornitore non utilizzi né un sistema di distribuzione esclusiva né un sistema di distribuzione selettiva, la restrizione relativa al territorio in cui o al gruppo di clienti ai quali un acquirente può vendere attivamente o passivamente i beni o servizi oggetto del contratto, eccettuate le restrizioni di cui ai punti nn. 1-5 par. d); v) la pratica di impedire l'uso efficace di internet da parte dell'acquirente o dei suoi clienti per vendere i beni o servizi oggetto del contratto; vi) la restrizione, pattuita tra un fornitore di componenti e un acquirente che incorpora tali componenti, della facoltà del fornitore di vendere tali componenti come pezzi di ricambio. Inoltre, all’art. 5 è espressamente stabilito che non godono dell’esenzione di cui all’art. 2 gli accordi verticali che impongano: i) obblighi di non concorrenza di durata indeterminata o superiore a cinque anni; ii) l’obbligo di non produrre, acquistare, vendere o rivendere determinati beni o servizi in capo all’acquirente, una volta giunto a scadenza l’accordo; iii) l’obbligo di non vendere marchi di particolari fornitori concorrenti, in capo ai membri di un sistema di distribuzione selettiva; iv) l’obbligo che impedisca agli acquirenti di servizi di intermediazione online di offrire, vendere o rivendere beni o servizi agli utenti finali a condizioni più favorevoli attraverso servizi di intermediazione online concorrenti. Le disposizioni delle Linee Guida in materia di contratti di agenzia Nei paragrafi n. 3.2. e ss. delle Linee Guida, la Commissione ha chiarito quali contratti di agenzia rientrino nell’ambito di applicabilità dell’art. 101 TFUE, e quali no. Trovando l’articolo appena menzionato applicazione nell’ambito degli accordi conclusi tra imprese o inseriti nell’ambito di decisioni di associazioni tra imprese, il divieto dal medesimo imposto non opera con riguardo a quei contratti di agenzia – recanti disposizioni rilevanti ai fini della disciplina in commento - con riferimento ai quali, nel rapporto con il proprio preponente, l’agente non agisce quale operatore economico indipendente. Pertanto, esulano dall’ambito di applicabilità dell’art. 101 primo comma TFUE i contratti di agenzia conclusi con l’agente che non assuma alcun rischio economico o commerciale significativo in relazione ai contratti conclusi o negoziati per conto del preponente. E così, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in tutti i casi in cui: i) l’agente non acquisti la proprietà dei beni acquistati o venduti in esecuzione del contratto di agenzia; ii) l'agente non contribuisca ai costi relativi alla fornitura o all'acquisto dei beni o servizi oggetto del contratto, compresi i costi di trasporto dei beni; iii) l'agente non custodisca a proprie spese i beni oggetto dei contratti conclusi per conto del preponente; iv) l'agente non assuma la responsabilità per l'inadempimento delle obbligazioni scaturenti dai contratti conclusi per conto del preponente; v) l'agente non assuma la responsabilità nei confronti dei clienti o di altri terzi per perdite o danni derivanti dalla fornitura di beni o servizi oggetto dei contratti conclusi per conto del preponente; vi) l'agente non si obblighi, direttamente o indirettamente, ad investire nella promozione delle vendite, anche attraverso contributi al budget pubblicitario del preponente o ad attività pubblicitarie o promozionali; vii) l'agente non effettui investimenti specifici per il mercato di riferimento in attrezzature, locali, formazione del personale o pubblicità; viii) l'agente non intraprenda altre attività all'interno dello stesso mercato di riferimento richieste dal preponente nell'ambito del rapporto di agenzia, se non integralmente rimborsate. Al contrario, rientrano nell’ambito di operatività della norma in commento gli accordi tra agente e preponente in forza dei quali il primo assuma uno o più rischi rilevanti. In tale situazione, questi sarà trattato alla stregua di un’impresa indipendente e gli accordi dal medesimo conclusi con il preponente saranno trattati alla stregua di qualsiasi altro accordo verticale. Dott.ssa Carlotta Varesio Scarica qui il testo del Regolamento n. 720/2022 della Commissione dell'Unione Europea Scarica qui le Linee Guida allegate al Regolamento n. 720/2022 Scarica qui il testo integrale dell'articolo
UNCITRAL, HCCH ed UNIDROIT pubblicano la "Legal Guide to Uniform Instruments in the Area of International Commercial Contracts"
Per diversi decenni la Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato (HCCH), la Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) e l’Istituto internazionale per il diritto privato (UNIDROIT) hanno redatto testi volti a promuovere l’armonizzazione ed il costante aggiornamento della legge contrattuale del commercio internazionale. Nel corso del tempo, la HCCH, l’UNCITRAL e l’UNIDROIT hanno pubblicato, spesso cooperando tra loro, raccolte di norme di diritto internazionale uniforme rilevanti per il commercio, inteso quale insieme armonizzato e globale di principi condivisi volti ad agevolare gli scambi internazionali, con l’obiettivo di ridurre gli ostacoli giuridici che di volta in volta si frappongono nel flusso del commercio internazionale. Nel perseguire tale obiettivo, le tre organizzazioni hanno ora pubblicato la Guida in commento, volta ad illustrare in quale rapporto le anzidette raccolte di norme si pongano tra loro, ed in quale misura queste siano di volta in volta da considerarsi complementari le une nei confronti delle altre quando più di una convenzione risulta applicabile alla medesima transazione. In questo senso, pertanto, lo scopo della pubblicazione della Guida è quello di promuovere l’adozione della normativa uniforme in essa richiamata, e di proporne un’interpretazione univoca, con l’auspicio di porre le basi per un riferimento giuridico chiaro e flessibile per le transazioni commerciali transfrontaliere basato sul principio della libertà contrattuale, con particolare focus sui contratti di vendita internazionale, di permuta, di agenzia e di distribuzione. Clicca qui per scaricare il documento
Lo statut d’agent commercial au vu de l’ arrêt n. C828/18 de la CJUE
La Cour de Cassation avec l’arrêt n. 735 du 02 décembre 2020 (join à la présente) a mis en œuvre le principe de droit établi par la CJUE en l’ arrêt n. C828/18, Trendsetteuse / DCA, sur la notion de négotiation qui conditionne l’application du statu d’agent commercial.
The new Dutch Franchise Act
On June 2020, the Dutch Franchise Act (Wet Franchise) has been adopted by the Dutch Parliament and lastly approved by the Dutch Senate.
Un sospiro di sollievo per le società in perdita al 31.12.2020: le novità della Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020) in materia di riduzione del capitale sociale e scioglimento della società.
Le società di capitali avranno tempo sino alla chiusura del quinto esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2020 per deliberare gli interventi sul capitale sociale in caso di perdite manifestatesi nel corso del medesimo esercizio.
Unidroit’s tools to deal with Covid-19
Covid-19 suddenly impacts not only our health but our whole life in terms of relationship, work and projects. Obliviously it affects even the contractual obligations, where our relationship take on a legal guise, both domestically.
L’esclusiva nel rapporto di agenzia e il diritto alle provvigioni c.d. postume
Con la sentenza qui allegata, la Corte di Cassazione ha enunciato un principio di diritto di grande interesse in tema di rapporto di agenzia, esclusiva e diritto alle c.d. provvigioni postume.